Nel primo caso di applicazione del decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/Ce sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”, convertito con legge 2 agosto 2011 n. 129, la Corte di cassazione (sesta sezione civile) con ordinanza n. 18481/2011 (ord18481) smantella il precedente sistema di espulsione previsto dall’articolo 14 del Dlgs n. 286/1998, modificato dalla legge n. 94 del 2009. E lo fa grazie alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2011 (El Dridi, C-61/11. si veda il post del 28 aprile). Per la Cassazione la norma interna contraria alla direttiva rimpatri soprattutto nella parte in cui disattende il principio della partenza volontaria e prevede ordini di allontanamento per la sola preesistenza di una misura espulsiva non può essere attuata. E questo – osserva la Suprema Corte – anche quando il provvedimento di allontanamento è stato adottato in epoca anteriore all’entrata in vigore della direttiva.
Si vedano i post del 14 settembre, del 29 agosto e del 26 giugno 2011.
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