Kafalah negoziale: sì al ricongiungimento familiare

La kafalah negoziale omologata da un’autorità nazionale di un altro Stato è titolo per applicare il ricongiungimento familiare. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 28154 del 24 novembre 2017 (kafala) con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero degli esteri che chiedeva l’annullamento della pronuncia della Corte di appello del 2014 la quale aveva dato il via libera (confermando la decisione del Tribunale di Treviso) al rilascio di un visto di ricongiungimento familiare richiesto da una cittadina italiana a favore di una minore affidatale in Marocco in regime di kafalah negoziale, omologata dal giudice notarile di Rabat. Per la Corte non solo la kafalah “pubblicistica” può costituire un presupposto giuridico del diritto al ricongiungimento familiare, ma anche quella “negoziale” proprio perché tra coloro che hanno diritto all’ingresso e al soggiorno del territorio nazionale, l’articolo 3, comma 2 del Dlgs n. 30/2007 include “ogni altro familiare” non compreso tra quelli indicati nell’articolo 2, lasciando così spazio all’inserimento di altre categorie. In questo modo – osserva la Cassazione – si afferma un’interpretazione ampia e favorevole al minore, tenendo conto dell’interesse superiore di quest’ultimo. Solo così si afferma “un’interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi affermati dalle norme sovranazionali” utilizzando il criterio guidata stabilito dall’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ossia l’interesse superiore del minore.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *