Iscrizione a un ordine professionale di un cittadino siriano: interviene la Cassazione

L’assenza di indipendenza e di imparzialità di alcuni componenti di una commissione di un ordine professionale si trasferisce “in termini osmotici dai partecipi all’organo”. Di conseguenza, va annullata la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che aveva respinto il ricorso di un cittadino siriano il quale aveva richiesto l’iscrizione nell’albo degli odontoiatri di Milano. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 3905 depositata il 14 febbraio (3905). A rivolgersi alla Suprema Corte, un medico siriano che aveva chiesto l’iscrizione all’albo degli odontoiatri in quanto in possesso di un diploma di laurea libanese. La richiesta era stata respinta perché per la Commissione non era possibile estendere l’accordo di riconoscimento sui titoli, esistente con la Siria, a diplomi provenienti da Paesi terzi. Va ricordato che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte costituzionale che, con sentenza n. 215/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1 e 2 del Dlgs n. 233/1946 a causa del fatto che nella Commissione erano presenti due componenti di designazione governativa, per di più incardinati nello stesso Ministero citato in giudizio, in contrasto con l’articolo 6 della CEDU. Ed invero, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Cassazione conclude che la Commissione centrale è un organo privo di indipendenza e imparzialità. Di qui la nullità del provvedimento della Commissione e la necessità di una nuova decisione.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/iscrizione-allordine-dei-medici-dubbi-sulla-costituzionalita-del-procedimento-dinanzi-alla-commissione-per-le-professioni-sanitarie.html

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