Investimenti stranieri diretti: attivato il meccanismo di controllo Ue – EU legal framework for screening foreign direct investment

Proprio mentre l’Italia si accinge a firmare il Memorandum of Understanding con la Cina (qui il testo che pare, però, sia stato modificato ieri, https://www.corriere.it/economia/19_marzo_12/via-seta-testo-dell-intesa-l-italia-cina-versione-inglese-traduzione-italiano-9ea09020-44c2-11e9-b3b0-2162e8762643.shtml) e mentre Pechino diminuisce gli investimenti diretti negli Stati Uniti e li incentiva in Paesi Ue, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 marzo (GUUE L 79I) l’atteso regolamento n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (2019:452). Nessun dubbio che gli investimenti esteri diretti servano alla crescita dell’Unione anche per la creazione di posti di lavoro e l’introduzione di tecnologie e innovazione, ma è necessario controllare gli investimenti che possono incidere sulla sicurezza e l’ordine pubblico, nonché su infrastrutture strategiche. Così, tenendo conto che gli investimenti esteri diretti rientrano nell’ambito della politica commerciale comune e che in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione ha competenza esclusiva, è stato adottato il regolamento n. 2019/452 che sarà applicabile dall’11 ottobre 2020. In ogni caso, entro il 10 maggio 2019, gli Stati dovranno notificare alla Commissione i meccanismi di controllo già esistenti. Un sistema già predisposto in altri Paesi come Stati Uniti, Canada, Giappone, India, ma che nel contesto Ue è particolarmente indebolito dalla circostanza che spetta esclusivamente allo Stato membro interessato decidere se istituire un meccanismo di controllo o se controllare un investimento estero diretto.

Il regolamento introduce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione nonché un meccanismo di cooperazione “tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione con riguardo agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico”. Per evitare un’eccessiva frammentazione, l’articolo 4 individua alcuni fattori rilevanti per testare gli effetti potenziali sulle infrastrutture critiche, le tecnologie a duplice uso, la sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici come l’energia e la sicurezza alimentare, l’accesso a informazioni sensibili, la libertà e il pluralismo dei media. Per quanto riguarda la valutazione sull’incidenza sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione terranno conto, in particolare, se l’investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall’amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, se l’investitore sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in uno Stato membro o vi sia un grave rischio che l’investitore intraprenda attività illegali o criminali.

Nell’attività di controllo, la Commissione potrà emettere pareri su tali investimenti. Resta ferma “la competenza esclusiva degli  Stati membri per la sicurezza nazionale, come stabilito nell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all’articolo 346 TFUE”. Inoltre, come detto, nessuna disposizione del regolamento limita il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto nel quadro dell’atto Ue. Uno Stato membro può formulare osservazioni a un altro Paese Ue che effettua il controllo se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico.

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