Allarme anche per gli investimenti esteri diretti (IED). L’aggressione russa ha imposto alla Commissione europea un intervento in questo settore perché ogni investimento direttamente o indirettamente collegato a una persona o entità associata sotto il controllo o l’influenza di Mosca e di Minsk può portare a una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico negli Stati membri. E, di conseguenza, per tutto lo spazio Ue. Di fronte a questi nuovi rischi, la Commissione ha adottato, il 6 aprile 2022, gli Orientamenti ad uso degli Stati membri riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina e delle misure restrittive stabilite in recenti regolamenti del Consiglio sulle sanzioni (investimenti esteri diretti).
Il controllo sugli effetti degli investimenti – osserva la Commissione– spetta agli Stati membri in base al regolamento n. 2019/452, ma solo 18 Paesi, inclusa l’Italia, hanno istituito i meccanismi nazionali di controllo. Di qui la richiesta di un rafforzamento della vigilanza con una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia di sanzioni e quelle responsabili del controllo degli investimenti. D’altra parte, come sottolineato da Bruxelles, l’ambito di applicazione del regolamento sul controllo degli IED “è limitato ai casi in cui l’acquisizione di un’entità dell’UE comporta investimenti diretti da parte di una o più entità stabilite al di fuori dell’Unione”, mentre non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento i casi che comportano unicamente investimenti effettuati da una o più entità stabilite nell’Unione in un altro Stato membro, “fatta eccezione per le operazioni ascrivibili ad un sistema di elusione messo in atto con la finalità oggettiva di evitare l’applicazione del regolamento stesso”. In ogni caso, per questi investimenti possono essere attivati meccanismi di controllo nazionali, ricorrendo anche alle disposizioni del trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.
Nelle circostanze attuali, il rischio che gli investimenti esteri diretti targati Russia e Bielorussia possano costituire una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico si è notevolmente amplificato. Pertanto, nell’ambito delle norme applicabili, questi investimenti dovrebbero essere sistematicamente verificati ed esaminati con attenzione. I rischi possono essere aggravati dalla consistenza degli investimenti russi nell’UE e dall’intensità delle precedenti relazioni commerciali tra le società russe e dell’UE, nonché dalle minacce poste dagli investimenti di persone o entità associate, controllate o soggette all’influenza dei due Governi. D’altra parte, la Russia ha raggiunto l’undicesimo posto tra gli investitori esteri dell’Ue con lo 0,9% del numero di investimenti e lo 0,7% degli investimenti provenienti da tutte le giurisdizioni non Ue. “Queste percentuali – osserva la Commissione – rappresentano 643 operazioni per un valore totale di 15 miliardi di euro (per il 34 % delle operazioni mancano i dati relativi al valore), tra cui fusioni e acquisizioni, investimenti di minoranza, di portafoglio e in nuovi settori”. Inoltre, “se negli ultimi anni l’afflusso di investimenti dalla Russia appare relativamente limitato, i dati del 2020 rivelano che persone o entità russe controllano circa 17.000 società dell’UE e detengono partecipazioni potenzialmente di controllo in altre 7.000 società, oltre a partecipazioni di minoranza in ulteriori 4.000 società. In molti casi le società hanno più azionisti russi, ciascuno dei quali con una partecipazione inferiore al 50 %, ma che, considerati complessivamente, totalizzano oltre il 50 % del capitale delle imprese dell’UE. Nel 57,7 % delle società dell’UE sotto controllo o influenza russi, le attività sono detenute da una persona fisica, nel 9,7 % dei casi da una società e nell’1,1 % dei casi da un’autorità pubblica/dallo Stato”.
Alla luce di questi dati la Commissione ha tracciato la strada che gli Stati devono seguire: utilizzo sistematico dei meccanismi di controllo per valutare e prevenire le minacce collegate agli investimenti russi e bielorussi per motivi di sicurezza e di ordine pubblico; stretta collaborazione tra le autorità nazionali competenti in materia di sanzioni e di controllo degli investimenti, con l’applicazione di penalità; rispetto della direttiva antiriciclaggio per prevenire l’uso improprio del sistema finanzio Ue; una stretta cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri, le ANC e le banche o gli istituti di promozione nazionali, nonché gli istituti finanziari internazionali in cui gli Stati membri detengono una partecipazione, al fine di individuare gli investimenti, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, che potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza o sull’ordine pubblico nell’UE; facilitare il pieno rispetto delle sanzioni nelle attività sostenute dalle suddette entità di investimento pubblico.
Aggiungi un commento