Il creditore che beneficia di un atto pregiudizievole alla massa dei creditori in una procedura d’insolvenza transfrontaliera può invocare la legge di uno Stato diversa da quella del luogo di apertura della procedura d’insolvenza se il diritto di pignoramento è stato costituito anteriormente a danno della società debitrice, seppure eseguito successivamente. Nel segno del legittimo affidamento del creditore, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta a precisare, con la sentenza del 16 aprile (C-557/13, Lutz, insolvenza), alcune questioni sollevate dalla Corte di cassazione tedesca riguardanti la legge applicabile nei procedimenti d’insolvenza trasnfrontaliera e i diritti reali dei terzi secondo quanto previsto dal regolamento Ue n. 1346/2000. Una società tedesca, che si occupava di vendita di automobili, era stata oggetto di un pignoramento chiesto da un consumatore che aveva acquistato un autoveicolo dalla sussidiaria austriaca senza ottenere il bene. Di qui il ricorso ai giudici austriaci che avevano disposto il pignoramento a danno della società. Tuttavia, in Germania era stata aperta la procedura d’insolvenza e il curatore aveva presentato un’azione revocatoria all’esecuzione forzata chiedendo la reintegrazione di quanto attribuito al consumatore in Austria. Per il curatore fallimentare doveva essere applicata la legge dello Stato sul cui territorio era stata avviata la procedura d’insolvenza (lex concursus) e, quindi, la legge tedesca, anche con riguardo alla nullità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori. Di diverso avviso il consumatore secondo il quale, trattandosi di un diritto reale, era applicabile l’articolo 13 del regolamento n. 1346 che permette di non attuare la lex concursus quando chi beneficia di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che l’atto è soggetto alla legge di un altro Stato contraente, arrivando così ad applicare la legge austriaca. La Corte di giustizia parte da uno degli obiettivi del regolamento che è quello di consentire al creditore “di far valere in modo effettivo” e, anche successivamente all’apertura della procedura d’insolvenza, un diritto reale costituito prima dell’apertura della procedura. Chiarito tale punto, la Corte riconosce che l’articolo 13 non è applicabile, in linea di principio, agli atti compiuti successivamente all’apertura di una procedura d’insolvenza. Tuttavia, poiché l’atto di pignoramento è stato costituito prima è possibile accordare una tutela particolare al creditore. Lo stesso articolo 5 – osservano gli eurogiudici – stabilisce che l’apertura di una procedura d’insolvenza non pregiudica i diritti reali ricompresi nella sfera di applicazione della norma consentendo a un creditore di agire anche successivamente all’apertura della procedura d’insolvenza.
Lussemburgo dà anche il via libera all’applicazione del regime derogatorio ai termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria e di decadenza previsti dalla lex causae tanto più che l’articolo 13 non effettua distinzione tra le regole di ordine sostanziale e quelle di ordine procedurale.
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