La Corte di cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 25011 del 25 novembre (disabilità), è intervenuta sul diritto delle persone disabili a ottenere un’istruzione effettiva, con insegnanti di sostegno. La Cassazione, nel segno della civiltà e del rispetto delle norme in modo effettivo, incluse le regole internazionali come quelle predisposte nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18, ha precisato che il diritto all’istruzione delle persone disabili attiene ai diritti fondamentali. A tal proposito, oltre a ricordare la Costituzione, la Suprema Corte ha tenuto conto dell’articolo 24 della Convenzione Onu secondo la quale il sistema scolastico degli Stati deve assicurare l’integrazione dei disabili e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con particolare riguardo agli articoli 14, sul diritto all’istruzione e 21 sul divieto di ogni discriminazione fondata sulla disabilità. La vicenda approdata alla Cassazione parte dal ricorso presentato dai genitori di una bambina a seguito della decisione dell’amministrazione scolastica di non concedere alla minore con handicap grave l’insegnamento scolastico di supporto a causa della scarsità delle risorse. Il Tribunale di Udine aveva dato ragione alla coppia ma il Ministero dell’istruzione ha insistito nel diniego fino ad arrivare in Cassazione che ha dato torto all’amministrazione, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario e confermando il dispositivo del giudice di merito che aveva ordinato la cessazione dal comportamento discriminatorio e la concessione dell’insegnante di sostegno incluso il risarcimento per il danno non patrimoniale di 5mila euro al quale era stato condannato il Ministero.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/diritti-dei-disabili-linee-guida-sul-diritto-alleguaglianza-dinanzi-alla-legge-e-sullaccessibilita.html
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