Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina scatta anche se l’ingresso illegale riguarda cittadini extra Ue all’epoca dei fatti e che, successivamente, hanno acquisito la cittadinanza europea per l’ingresso del proprio Stato nell’Unione. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 6 ottobre nella causa C-218/15 (c-21815), resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Campobasso, ha confermato le conclusioni dell’Avvocato generale Bot, precisando che l’acquisizione dello status di cittadino Ue da parte di coloro che sono entrati illegalmente sul territorio italiano non incide sugli elementi costitutivi del reato in materia di favoreggiamento dell’immigrazione. Pertanto, le norme penali che prevedono sanzioni devono essere applicate in linea con la direttiva 2002/90 sul favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali e della decisione quadro 2002/946 relativa al rafforzamento del quadro penale in questo settore. Il procedimento aveva avuto origine dall’azione penale interna avviata nei confronti di cittadini italiani accusati di aver favorito l’ingresso illegale in Italia di 30 cittadini rumeni prima dell’adesione della Romania all’Unione. A fronte dell’ingresso successivo all’epoca dei fatti della Romania nell’Unione europea il giudice nazionale ha chiesto alla Corte Ue di chiarire se l’ingresso della Romania nell’Unione europea fa cadere il reato previsto dall’articolo 12 del Dlgs n. 286/1998 (testo unico dell’immigrazione). Lussemburgo ha escluso il venir meno del reato chiarendo che, anche in base al diritto Ue, si punta a punire chi favorisce l’ingresso illegale ed è così irrilevante, per configurare il reato, il cambiamento di status di chi è entrato nel territorio illegalmente. “L’acquisizione della cittadinanza dell’Unione – scrivono gli eurogiudici – costituisce una circostanza di fatto che non è di natura tale da modificare gli elementi costitutivi del reato”. Diventare cittadini dell’Unione, quindi, non fa venir meno il reato commesso dagli imputati nel procedimento penale dinanzi al giudice italiano. In caso contrario, sicuro un effetto negativo e paradossale ossia incoraggiare il traffico illegale di manodopera “non appena uno Stato abbia avviato il processo di adesione all’Unione, garantendo ai trafficanti una sorta di immunità”. D’altra parte, l’ingresso della Romania nell’Unione europea è una mera circostanza di fatto che non modifica gli elementi costitutivi del reato che sono rimasti invariati. Per di più, il reato commesso è di carattere istantaneo e scatta nel momento in cui il cittadino di un Paese terzo attraversa le frontiere esterne dell’Unione in modo illegale, con la conseguenza che i cambiamenti successivi sono irrilevanti. Nessuna violazione, poi, del principio di retroattività della legge penale più favorevole agli imputati, assicurato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, perché non vi è stata una modifica delle disposizioni penali tanto è vero che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina era ed è punito con la reclusione e non si è avuta una successione nel tempo di leggi relative allo stesso reato.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/reato-di-favoreggiamento-di-ingresso-illegale-e-adesione-ue-chiarimenti-da-lussemburgo.html
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