Ingiunzioni giudiziarie per identificare su eBay chi viola i diritti di proprietà intellettuale

Il gestore di un mercato online come eBay, che svolge un ruolo attivo ottimizzando la presentazione delle offerte online, risponde della violazione del diritto Ue in materia di marchi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza di oggi (causa C-324/09, L’Oreal, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it) destinata ad avere effetti di ampia portata e a costituire un leading case in materia di tutela dei marchi nel commercio elettronico.

La vicenda approdata a Lussemburgo ha preso il via da una controversia tra L’Oreal e la eBay che gestisce un mercato online nel quale gli iscritti mettono in vendita prodotti sui quali eBay ottiene una percentuale. La società Oreal, che diffonde prodotti con un sistema chiuso di distribuzione sosteneva che nel sito di eBay erano messi in vendita prodotti contraffatti senza che la società agisse in modo adeguato per impedirne la vendita. Non solo. La ditta di prodotti cosmetici e di profumi sosteneva che eBay attraverso particolari meccanismi di posizionamento su Google favoriva la diffusione dei prodotti contraffatti rimandando al proprio sito. La High Court of Justice inglese prima di risolvere nel merito la questione ha chiesto agli eurogiudici di chiarire alcune questioni legate al diritto Ue e, in particolare, sulla direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, sul regolamento 40/94 sul marchio comunitario, sulla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico e sulla 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Prima di tutto, per la Corte Ue, il diritto comunitario in materia di marchi si applica anche alle offerte commerciali destinate ai consumatori dell’Unione, qualora il sito si trovi in un Paese extraUe.

In secondo luogo, sul fronte della responsabilità, per la Corte di Lussemburgo, se il gestore svolge un ruolo attivo ottimizzando le vendite non può usufruire di un esonero di responsabilità previsto per i fornitori di servizi online come i gestori di mercati su internet e quindi potrà essere destinatario di provvedimenti giudiziari. Le autorità nazionali, di conseguenza, se il gestore non agisce in modo diligente, constatando l’illiceità delle offerte e rimuovendo i dati dal sito, potranno intervenire per far cessare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche con l’identificazione dei clienti venditori.

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