Pubblicata la direttiva 2015/413 dell’11 marzo 2015 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (infrazioni stradali). L’Unione già da tempo si propone di ridurre, con appositi programmi di sicurezza stradale, il numero delle vittime di incidenti. Tuttavia, constatate le difficoltà di applicazione effettiva delle sanzioni pecuniarie così come quelle relative allo svolgimento delle indagini, l’Unione prova a migliorare il quadro con la direttiva in esame adottata dopo che la Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 6 maggio 2014 nella causa C-43/12, aveva annullato la direttiva 2011/82 a causa della base giuridica non corretta (art. 87, cooperazione di polizia).
La direttiva 2015/413 ripropone il contenuto della precedente modificando la base giuridica (oggi art. 91, dedicato ai trasporti) e fissa norme comuni per le apparecchiature automatiche di controllo per la sicurezza stradale, favorendo la diffusione di informazioni in particolare quando si compie un viaggio in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione. Al centro della direttiva il rafforzamento dello scambio trasnfrontaliero di informazioni per alcune infrazioni a prescindere della loro natura civile o penale. Resta fuori l’armonizzazione delle infrazioni e la previsione di un trattamento uniforme. Il sistema prescinde dalla qualificazione nazionale e punta sull’utilizzo del sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris). Dopo aver stabilito le infrazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, quali l’eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, la circolazione su una corsia vietata, l’uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, l’atto Ue stabilisce le regole procedurali per lo scambio di informazioni con l’individuazione, nell’allegato II, di un modello da utilizzare per la trasmissione della lettera d’informazione e con l’individuazione dei dati necessari per consentire le ricerche sugli autori delle infrazioni. Centrale nel funzionamento del sistema, il ruolo dei punti di contatto e il sistema di accesso ai dati.
La direttiva deve essere recepita entro il 6 maggio 2015.
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