Incidenti stradali e legge applicabile: irrilevanti le conseguenze indirette

E’ la legge del luogo in cui il danno primario si verifica a dettare le regole per le azioni di risarcimento danni avviate a seguito di un incidente stradale anche se i familiari della vittima risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui è avvenuto il sinistro e subiscono conseguenze indirette nel proprio Paese. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 10 dicembre (C-350/14, C-350:14) su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trieste. Al centro del quesito, l’interpretazione del regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) da applicare a una controversia che vedeva il padre e altri familiari della vittima alle prese con la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non provocati dalla morte della figlia, vittima di un incidente stradale in Italia. In base all’articolo 4 del regolamento n. 864/2007, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica. In questa direzione, il Preambolo chiarisce che, proprio grazie all’adozione di norme di conflitto uniformi e all’individuazione del criterio di collegamento “con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni)”, è possibile determinare “un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa”, tenendo conto altresì della “moderna concezione del diritto della responsabilità civile e dell’evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva”. In linea con la giurisprudenza costante della Corte, per rispettare l’obbligo di interpretazione uniforme e il principio di uguaglianza, il termine danno include ogni conseguenza derivante da fatto illecito. Pertanto, nel caso di incidente stradale è rilevante il luogo in cui è stata subita la lesione “alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale”, ossia il luogo del sinistro che permette di individuare agevolmente il sorgere del danno diretto, elemento di collegamento per richiamare la legge applicabile anche per  assicurare un certo grado di prevedibilità, evitando l’attuazione di leggi diverse a seconda dei luoghi in cui i soggetti subiscono il danno. Le conseguenze indirette dell’incidente, invece, non svolgono un ruolo nell’individuazione della legge applicabile. Di conseguenza, nel caso di specie, il giudice italiano, adito dai parenti di una cittadina straniera deceduta per un incidente in Italia, deve applicare la legge italiana anche per determinare le persone che possono far valere il proprio diritto al risarcimento.

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