Dal 30 luglio è entrato in vigore il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, con il quale è stata attuata la direttiva 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea (in GU n.177 del 15 luglio 2020, Decreto legislativo). Con il testo sono state apportate modifiche al codice penale (art. 316), necessarie per l’adeguamento alla direttiva PIF, con cambiamenti nelle sanzioni, inclusa la durata della reclusione. Va ricordato che la direttiva non obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni detentive per la commissione di reati che non hanno carattere di gravità, nei casi in cui l’intenzione è presunta ai sensi del diritto nazionale, ma resta ferma la possibilità che dette misure siano adottate dagli Stati membri.
Sono stati anche modificati il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, nonché il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A questo riguardo è stata disposta una modifica al reato di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
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