In vigore, dal 7 gennaio 2020, le modifiche al regolamento di procedura della Corte di giustizia Ue, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 dicembre 2019, L 316 (regolamento procedura). L’intervento è stato ritenuto necessario per chiarire alcune disposizioni alla luce della prassi e per assicurare una maggiore semplificazione. Inoltre, come chiarito nel Preambolo, alcune modifiche sono state considerate indispensabili per il nuovo contesto normativo applicabile alla protezione dei dati personali nell’Unione europea, con specifico riferimento alle regole sulle notifiche e sulla pubblicazione degli atti processuali.
Accanto ad alcune modifiche di organizzazione interna, come l’elezione del primo Avvocato generale e all’utilizzo di una lingua processuale, il testo introduce una nuova norma – l’articolo 159 bis – sulle domande e i ricorsi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati e alcune modifiche sulle domande di pareri che, in base al nuovo articolo 200, saranno pronunciati in udienza pubblica e notificati agli Stati membri e alle istituzioni. Per quanto riguarda le impugnazioni, sono state introdotte alcune modifiche all’articolo 168, paragrafo 4 prevedendo che il cancelliere fornisca un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. Se ciò non avviene, scaduto il termine, il Presidente, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, deciderà “se l’inosservanza di tali formalità comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma”.
Per quanto riguarda l’istanza di intervento, è prevista la notifica alle parti. Nel caso di accoglimento, l’interveniente riceverà comunicazioni di tutti gli atti processuali notificati alle parti, ad eccezione degli atti e dei documenti segreti o riservati.
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