Con la legge 29 settembre 2015 n. 162 l’Italia ha aderito e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (apolidia) che, quindi, entra in vigore per l’Italia dal 13 ottobre. In base al Trattato, che sul piano internazionale è in vigore dal 13 dicembre 2015 e che conta 64 Stati parti, ogni Paese Contraente dovrà concedere la cittadinanza a coloro che nascono sul proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi. Inoltre, la cittadinanza dovrà essere concessa anche a chi non è nato nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide “se al momento della sua nascita uno dei due genitori ha la cittadinanza di detto Stato”. In una simile ipotesi, nel caso in cui i genitori abbiano cittadinanza diversa la questione dell’individuazione della legge applicabile per l’acquisizione della cittadinanza del padre o della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato contraente.
L’Italia aveva già ratificato e reso esecutiva la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 attraverso la legge del 1° febbraio 1962 n. 306.
Giuseppe J. Paccione
ottobre 15, 2015MOLTO INTERESSANTE. UN ALTRO PASSO IN AVANTI PER IL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA. COMPLIMENTI ALL’AUTRICE DI QUESTO PUR BREVE ARTICOLO.