E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre, la legge 7 ottobre 2014 n. 154 contenente la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre” (legge europea) che stabilisce la deadline di due anni per il Governo per procedere all’adozione di decreti legislativi per l’attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Inoltre, la legge delega il Governo ad adottare, entro due anni, le norme relative a sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive o regolamenti Ue. Tra gli altri settori interessati, quello del rating del credito e dei fondi europei. La legge n. 154 mette anche mano alle regole sulla protezione internazionale. L’articolo 7, infatti, contiene la delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell’Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea con l’obiettivo di dare organicità a una materia frammentata. Spazio anche a interventi nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare con riguardo all’attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. In questo caso, i tempi stringono e, quindi, il Governo avrà a disposizione solo sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Tra le direttive di particolare interesse contenute nell’allegato B la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori), nonché la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
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