In Gazzetta il regolamento sulla legge applicabile al divorzio

Un quadro giuridico chiaro anche per impedire la corsa a un tribunale, da parte di un coniuge, per ottenere che il procedimento di divorzio sia regolato dalla legge più favorevole ai propri interessi. In tempi record è stato adottato il regolamento n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale pubblicato sulla GUUE L 343/10 del 29 dicembre 2010 (l_34320101229it00100016). Il regolamento, frutto della prima applicazione della cooperazione rafforzata nel settore della cooperazione giudiziaria civile, individua norme uniformi sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, attribuendo ampio spazio alla volontà delle parti. I coniugi, infatti, possono scegliere la legge dello Stato della comune residenza abituale al momento dell’accordo, quella dell’ultima residenza abituale se uno dei coniugi vi risieda ancora al momento dell’accordo, la legge dello Stato della cittadinanza di uno dei coniugi sempre nel momento indicato in precedenza, la legge del foro. Il regolamento, che ha carattere universale, si occupa, all’articolo 8, anche della legge applicabile in caso di mancata scelta, oltre a disciplinare questioni generali come il rinvio ad ordinamenti plurilegislativi e il problema del rinvio.

L’entrata in vigore  è fissata per il 21 giugno 2012.

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