In dirittura d’arrivo il Protocollo n. 15 alla CEDU

Pochi cambiamenti che, però, dovrebbero spingere gli Stati ad attuare in modo effettivo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul piano interno e accelerare l’accertamento delle violazioni da parte di Strasburgo. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il 26 aprile, ha adottato, con 44 voti a favore e 5 astensioni, il parere sul progetto di Protocollo n. 15 (Opinion 283). Manca, per concludere l’iter, l’approvazione del Comitato dei Ministri a cui dovrà seguire la ratifica di tutti gli Stati contraenti della Convenzione europea. Il nuovo Protocollo segue la strada tracciata, dal 2010, nei vertici di Interlaken, Izmir e Brighton. Oltre all’espresso richiamo al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento in linea con la giurisprudenza della Corte europea, nonché a un cambiamento sui requisiti di età per l’elezione di un giudice della Corte che, in pratica, potrà essere eletto se di età non superiore ai 65 anni in modo che possa completare il suo mandato di 9 anni raggiungendo i 74 anni (e non più 70), il Protocollo apporta modifiche nel sistema di rinvio alla Grande Camera (articolo 30). In pratica, quando il sistema andrà a regime, non sarà possibile per vittima o Stato bloccare la declinatoria di competenza alla Grande Camera decisa da una sezione in base all’articolo 30, esercitando quello che è sempre apparso come un vero e proprio diritto di veto. Tempi più rapidi per l’azione dinanzi alla Corte, con innovazioni per le condizioni di ricevibilità. Le vittime, infatti, avranno a disposizione 4 mesi dalla decisione interna definitiva (non più sei secondo l’attuale articolo 35, par. 1) per ricorrere alla Corte e questo, si precisa nel rapporto del relatore Chope (XrefViewPDF) della Commissione sugli affari giuridici e i diritti umani, anche in ragione delle nuove tecnologie che consentono un taglio dei tempi. E’ poi eliminata la previsione introdotta con il Protocollo n. 14 in base alla quale la Corte non può rifiutare l’esame di un ricorso se, malgrado il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante il caso non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno (articolo 35, par. 3, lett. b).

Il Protocollo entrerà in vigore dopo la ratifica di tutti gli Stati poiché si tratta di un atto di emendamento alla Convenzione.

Qui il parere della Corte del febbraio 2013 sul Protocollo n. 15 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/58BF65B4-3124-4E7D-A09A-BCDC97CD8036/0/Court_Opinion_P15_EN.pdf

 

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