In arrivo in Gazzetta il decreto legislativo sulle norme di diritto internazionale privato per le unioni civili

Sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo che dà attuazione all’articolo 1, comma 28, lettera b) della legge 20 maggio 2016 n. 76 che delega il governo all’adozione di disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il testo, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio (schema dlgs), interviene con l’aggiunta di talune disposizioni alla legge n. 218/1995. In particolare, è inserito l’articolo 32 bis in base al quale il matrimonio celebrato all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli stessi effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana (qui la relazione illustrativa (RL). 

Per quanto riguarda la legge applicabile, il decreto chiarisce che la capacità e le condizioni per costituire l’unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell’unione civile. Nel caso in cui la legge richiamata non ammetta l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana, anche perché “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria”. In questa direzione, con una chiara volontà di impedire status claudicanti e superarare gli ostacoli alla costituzione di unioni civili, l’articolo 32 ter prevede che se la legge straniera non consente la produzione del nulla osta proprio a causa del mancato riconoscimento delle unioni, esso è sostituito “da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia”. In materia di forma è confermato quanto previsto nella proposta iniziale ossia che l’unione civile è valida “se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione”, con una chiara applicazione del principio del favor valididatis.

Sul regime patrimoniale e sui rapporti personali, l’art. 32 ter n. 4 rinvia alla legge dello Stato in cui l’unione è stata costituita. Tuttavia, le parti possono chiedere al giudice l’applicazione della legge dello stato in cui la vita comune è prevalentemente localizzata. Per i rapporti patrimoniali è disposto che, con forma scritta, siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale una di esse risiede. La norma si discosta dall’art. 30 della legge n. 218/95 ma è conforme al regolamento n. 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che sarà applicato dal 29 gennaio 2019. Per quanto riguarda lo scioglimento dell’unione civile la disciplina è dettata dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Modificato, in ultimo, l’articolo 45 della legge n. 218. Il nuovo testo dispone che le obbligazioni alimentari “nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.”.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/riconoscimento-legale-per-le-coppie-dello-stesso-sesso-linerzia-italiana-punita-a-strasburgo.html.

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