Un freno all’applicazione automatica dell’immunità dalla giurisdizione di Stati esteri senza una verifica, da parte del giudice nazionale competente, della natura della controversia. E’ ancora una volta la Corte europea dei diritti dell’uomo a intervenire con la sentenza del 14 marzo a ridimensionare la portata dell’immunità a vantaggio del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (CASE OF OLEYNIKOV v. RUSSIA). A Strasburgo si era rivolto un cittadino russo che aveva effettuato un prestito al consigliere economico della Repubblica democratica di Corea. Il debito non era stato ripagato e, di conseguenza, il creditore si era rivolto ai giudici russi che, però, avevano negato la propria giurisdizione in ragione dell’immunità assoluta concessa a uno Stato estero in base al codice di procedura civile russa. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione al ricorrente ritenendo violato l’articolo 6 della Convenzione europea che garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. E’ vero che alcune limitazioni possono essere ammissibili anche per garantire la sovranità degli Stati ma la Russia ha firmato la Convenzione del 2004 sull’immunità dalla giurisdizione che afferma il principio dell’immunità relativa che – osserva la Corte – ha natura consuetudinaria. Pertanto, i giudici interni non avrebbero dovuto respingere immediatamente la domanda ma verificare se l’atto al centro della controversia rientrava nell’esercizio del potere sovrano dello Stato o tra le attività commerciali del Paese estero. In quest’ultimo caso, i giudici nazionali avrebbero dovuto consentire l’azione giudiziaria.
Si veda il post del 30 gennaio http://www.marinacastellaneta.it/blog/in-vigore-la-convenzione-onu-sullimmunita-degli-stati-litalia-spiana-la-strada-allesecuzione-della-sentenza-della-corte-internazionale-di-giustizia-nella-controversia-italia-germania.html
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