Immunità dalla giurisdizione per crimini: nuova pronuncia delle Sezioni Unite

Sì alla giurisdizione del giudice italiano per le azioni di risarcimento avviate dai parenti delle vittime di crimini di guerra o contro l’umanità compiuti dalla Germania durante la Seconda guerra mondiale. E’ la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza depositata il 29 luglio 2016 n. 15812 (29094387), a stabilirlo, dando attuazione alla pronuncia della Consulta n. 238 del 2014. “Cancellato dall’ordinamento l’articolo 3 della legge n. 5/2013; venuto meno l’obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, – osserva la Suprema Corte – non resta che affermare la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande risarcitorie proposte dai ricorrenti”. A rivolgersi alla Cassazione i parenti di alcune vittime di deportazione per lavori forzati e, quindi, di crimini di guerra commessi dalla Germania durante il conflitto mondiale. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 21 settembre 2012, confermata in appello, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per l’azione contro Germania. Di qui il ricorso in Cassazione. Quest’ultima, ricostruita la prassi, dal caso Ferrini alla sentenza della Corte internazionale di giustizia fino ad arrivare alla pronuncia della Corte costituzionale n. 238/2014, è giunta alla conclusione di annullare la decisione dei giudici di appello e di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano per le azioni nei confronti della Germania alla quale viene così negata l’immunità.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/il-parlamento-prova-a-dribblare-gli-effetti-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-238.html

 

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