Immunità dalla giurisdizione penale e agenti statali: pubblicato il rapporto della Commissione di diritto internazionale

La Commissione di diritto internazionale ha diffuso, il 26 giugno, il rapporto sull’immunità degli organi statali dalla giurisdizione penale di Stati esteri, presentato dal Relatore speciale Claudio Grossman Guiloff (A/CN.4/775, Immunità). Il tema al centro del documento, che comprende sia l’immunità di carattere funzionale (ratione materiae), sia l’immunità personale (ratione personae), era stato inserito dalla Commissione di diritto internazionale nell’agenda dei propri lavori dal 2007 e il primo rapporto è stato presentato nel 2008 dall’allora Relatore Roman Kolodin. Poi, dal 2023 è stato nominato Claudio Grossman Guiloff che ha presentato il primo rapporto nei giorni scorsi. Raccolte le osservazioni degli Stati, Grossman ha redatto il documento indicando le possibili modifiche rispetto al Progetto di articoli, in particolare con riguardo agli articoli da 1 a 6. Diversi Stati hanno individuato la necessità di applicare l’immunità per consentire la promozione delle relazioni amichevoli tra gli Stati, la soluzione pacifica delle controversie e la sovrana uguaglianza tra gli Stati. È stata evidenziata anche la necessità di considerare e bilanciare le esigenze dello Stato estero nella lotta all’impunità, ma alcuni Stati come Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti hanno affermato che è necessario che la Commissione non agisca con fretta nell’adottare la bozza di articoli perché, a loro avviso, alcuni articoli non sembrano essere pienamente supportati dalla prassi degli Stati. Anche la Russia ha chiesto di procedere con calma. Tali Paesi hanno evidenziato la necessità di un chiarimento più dettagliato sulla nozione di funzionario/agente statale e di procedere a un allineamento tra la bozza dell’articolo 2 e l’articolo 4 (che si occupa del comportamento di organi di uno Stato ai fini dell’attribuzione allo Stato) del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti. Il Regno Unito, dal canto suo, ha ritenuto che l’approccio della Commissione di non includere un elenco esaustivo sia senz’altro preferibile. Altre osservazioni sono state rivolte all’articolo 3 sul concetto di immunità ratione personae. Totale convergenza tra gli Stati, circa l’immunità di capi di Stato, capi di Governo e ministri degli esteri (cosiddetta troika), ma secondo il Regno Unito detta immunità dovrebbe essere estesa anche ad agenti statali di alto rango come già avvenuto in diversi casi arrivati nelle aule di giustizia inglesi. Anche Russia e Israele sostengono questa soluzione, in particolare richiamando l’immunità per il ministro della difesa. E, naturalmente senza alcun interesse personale, anche gli Emirati arabi chiedono un’estensione dell’immunità a leader de facto come i principi ereditari. Su tali proposte il Relatore speciale è stato molto critico. Tra gli altri punti trattati l’individuazione del momento in cui l’organo dello Stato cessa dall’incarico, gli atti per i quali sussiste l’immunità e l’individuazione della connessione con l’esercizio di funzioni sovrane. Nell’articolo 1, inoltre, si chiarisce che il Progetto di articoli non incide sulle regole fissate nei trattati istitutivi di tribunali penali internazionali.

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