La vicenda arrivata alla Corte di giustizia Ue nella causa C-154/11 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123085&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1758574) riguarda l’interpretazione della nozione di agenzia inserita nell’articolo 18 paragrafo 2 (competenza in materia di contratti individuali di lavoro) del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Ma prima di risolvere tale questione la Corte Ue dovrà fare luce su un punto da tempo oggetto di interventi di tribunali internazionali e interni relativa alla delimitazione dei confini entro i quali uno Stato può avvalersi dell’immunità dalla giurisdizione civile nei casi di controversie di lavoro con dipendenti presso proprie ambasciate all’estero. Sul punto è intervenuto ieri l’Avvocato generale Mengozzi che ha depositato le sue conclusioni chiarendo il ruolo del diritto internazionale consuetudinario e pattizio nell’attività della Corte. Questi i fatti. Un dipendente dell’ambasciata algerina in Germania, con doppia cittadinanza, tedesca e algerina, era stato licenziato dopo aver svolto per diversi anni la sua attività prevalentemente come autista. Il lavoratore si era rivolto ai giudici tedeschi, ma l’Algeria aveva eccepito il difetto di giurisdizione anche in ragione della circostanza che nel contratto di lavoro era stata inserita una clausola attributiva di giurisdizione ai giudici algerini. Dinanzi ai tribunali tedeschi era iniziata una diatriba sull’applicabilità o meno dell’immunità dalla giurisdizione. La vicenda è poi approdata a Lussemburgo per l’interpretazione di alcune disposizioni del regolamento n. 44/2001. Ieri, come detto, l’Avvocato generale Mengozzi ha depositato le conclusioni. Prima di tutto, ha osservato Mengozzi, è indispensabile chiarire lo status dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione nel diritto internazionale, anche alla luce dei recenti interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo. Un esame che porta l’Avvocato generale a concludere che l’Algeria non poteva invocare l’immunità dalla giurisdizione in controversie di lavoro con riguardo a dipendenti che non svolgono una funzione inerente all’esercizio della sovranità degli Stati e non comportano prerogative di potere pubblico.
Per quanto riguarda l’esame delle questioni pregiudiziali e, soprattutto, alla possibilità di qualificare l’ambasciata di uno Stato terzo in un Paese membro come agenzia o succursale o sede di altra attività, l’Avvocato generale ha precisato che la nozione di agenzia formulata nel regolamento si riferisce a un ente privo di personalità giuridica e, in questo contesto, l’ambasciata ha tale caratteristica. Inoltre, detta nozione non comporta “necessariamente un legame con un’attività commerciale” e, di conseguenza, considerando che “l’ambasciata può essere assimilata a un centro operativo che si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come estensione della casa madre” l’ambasciata può essere assimilata alle agenzie e succursali ai sensi del regolamento che dovrà essere applicato se le funzioni svolte nello Stato membro non siano collegate all’esercizio del potere pubblico dello Stato accreditante.
Riguardo poi alla seconda questione pregiudiziale, ossia se sia ammissibile inserire una clausola attributiva di giurisdizione in contratti di lavoro anteriormente all’insorgere all controversia, l’Avvocato generale ritiene che tale clausola sia ammissibile solo se essa consente di adire un’autorità giurisdizionale diversa oltre alle autorità giurisdizionali che sarebbero competenti in base agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 44/2001.
Si vedano i post del 19 gennaio (Sull’immunità dalla giurisdizione nei rapporti di lavoro interviene la CEDU) e del 30 giugno 2011 (Immunità degli Stati limitata nelle controversie di lavoro).
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