Immunità dalla giurisdizione e attività sindacali: chiarimenti dalla Cassazione

Sì alla giurisdizione del giudice italiano per le controversie che coinvolgono i lavoratori, cittadini italiani, di basi USA in Italia. E questo anche quando sono in discussione diritti sindacali e non propriamente patrimoniali. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 33366 depositata l’11 novembre (Immunità).

A rivolgersi alla Cassazione sono stati alcuni sindacati che avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’Ambasciata degli Stati Uniti e il Governo Usa, in relazione a una violazione del diritto alla libertà sindacale in quanto esclusi dalle negoziazioni collettive. Il Tribunale di Roma prima e la Corte di Appello poi avevano dichiarato la propria incompetenza in forza della norma consuetudinaria sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati esteri in ragione del fatto che l’azione non verteva su aspetti patrimoniali. Tesi ribaltata in Cassazione. Per la Suprema Corte, infatti, la Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge n. 1355 del 1955 prevede che le condizioni di impiego e di lavoro dei lavoratori, sia con riguardo al salario, sia con riguardo alle condizioni di protezione dei lavoratori siano regolate dalla legge dello Stato di soggiorno. Pertanto, sussisterebbe la giurisdizione italiana tenendo conto che l’azione sindacale è funzionale a tutelare i diritti inviolabili dei lavoratori. La disciplina disposta non sarebbe derogata neanche dall’articolo 11, comma 2, lett. c) della Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre 2004, ratificata ed eseguita con legge 14 gennaio 2013 n. 5, che fa salve le convenzioni già vigenti. In particolare, per la Suprema Corte, anche alla luce del diritto internazionale consuetudinario che non è derogato dalla Convenzione di Londra e dall’Accordo di Parigi del 29 luglio 1961 (eseguito con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083), l’immunità deve essere circoscritta ai soli atti iure imperii, mentre va esclusa “tutte le volte in cui la domanda verta su atti (ovvero sulle conseguenze di atti) che in quella specifica nozione non rientrino”. D’altra parte – osserva la Cassazione – solo la regola dell’immunità ristretta risulta compatibile con la Costituzione italiana e con la necessità di garantire l’accesso alla giustizia. Per quanto riguarda l’esercizio di attività sindacali, la Suprema Corte sottolinea che le condizioni di protezione dei lavoratori sono assicurate proprio dalle attività sindacali, inclusa la giustiziabilità di tali azioni e, quindi, rientrano nel contesto delle attività non coperte dall’immunità. Di qui l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano.

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