Il risarcimento del danno morale ai soli familiari conviventi è contrario all’ordine pubblico – Compensation for moral damages only to cohabiting relatives is contrary to public order

E’ contraria all’ordine pubblico la legge straniera che limita il risarcimento del danno dovuto alla perdita del familiare al solo caso in cui sussista la convivenza. E’ la Corte di cassazione, terza sezione civile, a stabilirlo con la sentenza n. 10321/2018 depositata il 30 aprile (10321).

Il ricorso alla Suprema Corte era stato presentato, tra gli altri, dalla vedova di un uomo, morto a seguito di un incidente stradale in Serbia, mentre si trovava a bordo di un’automobile guidata da un altro conducente. La donna macedone, residente in Italia, insieme ad altri eredi, aveva presentato al Tribunale di Trento domanda di risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione. Il Tribunale di Trento aveva confermato la propria giurisdizione e ritenuto applicabile la legge serba, concedendo un limitato risarcimento alla donna, ai figli e ai genitori del de cuius e negandolo invece ai nipoti e ai fratelli. La società di assicurazione aveva impugnato la decisione; la Corte di appello aveva accolto il ricorso, ridimensionando l’importo concesso. Questione centrale è se la legge serba, che non esclude la risarcibilità del danno morale “ma limita la platea dei possibili titolari ai congiunti che siano conviventi”, sia contraria all’ordine pubblico di cui all’articolo 16 della legge n. 218/95. Ricostruita la giurisprudenza della Cassazione in materia, che, già in passato, ha escluso il rilievo in sé e in misura assoluta della convivenza, la Suprema Corte ha affermato che il venir meno della convivenza non può essere considerata a priori una negazione della relazionalità. Di qui il principio di diritto in base al quale “Una legge straniera che restringa la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto esclusivamente al caso in cui costui fosse convivente è da ritenere contraria all’ordine pubblico italiano ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della legge n. 218 del 1995 e deve essere disapplicata dal giudice italiano, dovendosi nell’ordinamento italiano dare alla convivenza solo il valore di elemento eventualmente rilevante in concreto sul piano probatorio del danno di tal genere”.

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