Il radicamento sul territorio italiano blocca l’esecuzione di un mandato di arresto europeo

La consegna di un condannato che ha un radicamento sul territorio italiano in esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere rifiutata per non violare l’articolo 18 della legge 22 aprile 2005 n. 69 con la quale è stata data esecuzione alla decisione quadro 2002/582. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione feriale penale, con la sentenza n. 32962 depositata il  1° settembre 2011 (sen32962) che ha dato seguito alla dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella pronuncia  n. 227 del 2010 con la quale la Corte Costituzionale ha precisato che deve essere rifiutata la consegna se il cittadino Ue ha un radicamento sul territorio italiano. Sempre sul mandato di arresto, la Suprema Corte (sezione feriale penale) con la sentenza n. 32963/11 depositata lo stesso giorno (sen32963) oltre a precisare il rapporto tra consegna e indulto, ha chiarito che per verificare l’esistenza del centro degli interessi della persona richiesta non deve farsi riferimento unicamente alla residenza, ma deve essere effettuata una valutazione complessiva.

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