Con l’adozione della legge 10 novembre 2014 n. 162 spunta, a sorpresa, una noma che pare finalizzata a bloccare l’effettiva applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 depositata il 22 ottobre (relatore il Presidente Giuseppe Tesauro) riguardante l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile in caso di commissione di crimini di guerra e contro l’umanità e il diritto delle vittime di agire in sede giurisdizionale. L’art.19-bis (intitolato “Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere”) della legge n. 162, che converte il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 riguardante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (legge n. 162), infatti, stabilisce che non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, “a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio”, le somme depositate “su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma”. Una disposizione introdotta per dare esecuzione all’articolo 21 comma 1, lettera a) della legge 14 gennaio 2013 n. 5 contenente ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, in base al quale sono sottoposti a immunità “a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell’esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali”. L’articolo 19-bis, tuttavia, affida la competenza esclusiva sulla valutazione circa gli atti relativi ad attività legate all’esercizio delle funzioni, direttamente a una dichiarazione del capo della rappresentanza, con un’automaticità che sottrae ogni diversa valutazione da parte degli organi giurisdizionali nazionali.
L’introduzione dell’articolo 19-bis con legge n. 162 è così destinato ad entrare in rotta di collisione con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 (238) con la quale è stato stabilito che se la regola di diritto internazionale generale che assicura l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile impedisce, nel suo concreto operare, l’azione giurisdizionale e non consente altre forme di riparazione giudiziaria alle vittime, il rinvio di cui all’articolo 10 della Costituzione, che permette l’adattamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, non opera e va pertanto affermata la giurisdizione italiana. Questo perché i principi fondamentali e intangibili della Costituzione devono trovare applicazione, assicurando che l’individuo possa agire contro lo Stato estero che pure rivendica l’esercizio di un potere sovrano, malgrado la commissione di crimini sul territorio italiano. La mancata possibilità di agire in sede giurisdizionale, nei casi in cui un individuo sia stato vittima di crimini efferati, accompagnata dall’impossibilità di ottenere, per altra via, una riparazione, porta la Consulta a impedire l’immissione nel nostro ordinamento di una regola che condurrebbe a un “sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini, nell’ambito dell’ordinamento interno”. Di conseguenza, la Consulta ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale anche dell’articolo 3 della legge n. 5/2013, aprendo la strada alle azioni contro la Germania.
Ora, l’articolo 19-bis sembra rimettere in discussione e bloccare gli effetti che potrebbero derivare dall’attuazione della sentenza della Consulta e dalla riproposizione delle azioni in sede civile stabilendo l’impignorabilità dei beni di Stati esteri. In questa direzione, a rafforzare il principio introdotto, il comma 3 prevede che “Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse”. Resta da vedere se anche su questa norma non sarà sollevata una questione di costituzionalità.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/crimini-di-guerra-e-contro-lumanita-no-allimmunita-degli-stati-dalla-giurisdizione-civile.html
Per un primo commento alla sentenza n. 238, si veda, tra gli altri, Castellaneta, “La Consulta apre la strada ai risarcimenti”, in Guida al diritto, n. 47 del 22 novembre 2014 (commento 238); De Sena, “Norme internazionali generali e principi costituzionali fondamentali tra giudice costituzionale e giudice comune (ancora sulla sentenza 238/2014)“; Gradoni, “Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla storica sentenza della Corte costituzionale italiana“, reperibili nel blog della Società italiana di diritto internazionale http://www.sidi-isil.org/sidiblog/; Forlati, “The Italian Constitutional Court rules on immunity of foreign States from civil jurisdiction: a new twist in the Ferrini saga”, in http://aldricus.com/2014/10/27/the-italian-constitutional-court-rules-on-immunity-of-foreign-states-from-civil-jurisdiction-a-new-twist-in-the-ferrini-saga/; Meloni, “La Corte costituzionale annulla gli effetti della decisione della CIG in materia di immunità giurisdizionale dello Stato estero”, in http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3385-la__font_color__red__corte_costituzionale__font__annulla_gli_effetti_della_decisione_della_cig_in_materia_di_immunit___giurisdizionale_dello_stato_estero/; Ruggeri, “La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)”, in http://www.diritticomparati.it/2014/11/la-corte-aziona-larma-dei-controlimiti-e-facendo-un-uso-alquanto-singolare-delle-categorie-processua.html.
Riccardo
dicembre 11, 2014Cara Marina,
e che dire del nostro Governo che, zitto zitto, ha depositato la dichiarazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria della CIG (ex art. 36(2) dello Statuto della Corte) in data 25 novembre?
vedi http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3&code=IT
Marco
ottobre 16, 2016Salve Marina, le risulta che in relazione al 19 bis sia stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale? Sto cercando da giorni, ma a me non risulta. Oltre il suo documento ed allo scritto di Conforti c’è poco in materia.
Saluti