Il mancato rinvio pregiudiziale a Lussemburgo non viola le regole sull’equo processo

View of the Court’s main entrance

Non viola il diritto all’equo processo, garantito dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il giudice di ultimo grado che decide di non procedere a un rinvio pregiudiziale d’interpretazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, richiamando nell’ordinanza unicamente le norme rilevanti, senza una motivazione dettagliata, qualora non si pongano importanti questioni giuridiche. Con la sentenza Baydar contro Paesi Bassi (ricorso n. 55385/41, BAYDAR v. THE NETHERLANDS), depositata il 24 aprile, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso ritenendo che non vi fosse stata alcuna violazione della Convenzione. A rivolgersi a Strasburgo è stato un uomo con doppia nazionalità, olandese e turca, che era stato condannato dalla Corte di appello di Arnhem per traffico di esseri umani e per trasporto di droga. Nel corso dei processi nazionali era sorta una questione sulla corretta qualificazione della nozione di residenza ai sensi della direttiva 2002/90 sul favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali e della decisione quadro 2002/946 relativa al rafforzamento del quadro penale in questo settore e, quindi, l’imputato, poi condannato, aveva chiesto al giudice di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte Ue. I tribunali interni, inclusa la Corte Suprema, si erano rifiutati. Così l’uomo ha presentato un ricorso a Strasburgo sostenendo che fosse stato violato l’articolo 6 anche per il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Una tesi non condivisa da Strasburgo. Per la Corte europea, infatti, proprio in base all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati, inclusi quelli di ultimo grado, non sono obbligati a effettuare il rinvio pregiudiziale laddove ritengano che la questione non sia rilevante ai fini della soluzione del caso e l’atto sia chiaro. Così, per Strasburgo è conforme alla Convenzione europea la decisione, nei casi in cui non sorgano questioni giuridiche di importanza fondamentale, di respingere la richiesta con una motivazione sommaria.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/violazione-dellequo-processo-se-il-giudice-nazionale-rifiuta-il-rinvio-pregiudiziale-a-lussemburgo-senza-motivare-il-diniego.html

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