Il diritto alla durata ragionevole del processo deve essere garantito anche nei procedimenti relativi alla legge Pinto

L’obbligo di garantire la durata ragionevole dei processi riconosciuto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali deve essere rispettato dalle autorità nazionali anche per i procedimenti avviati in base alla legge Pinto. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione sesta civile, nella sentenza n. 1/13 del 2 gennaio 2013 (1-2) che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini vittime di un processo, avviato per ottenere l’indennizzo dopo aver subito un processo troppo lungo, andato al di là del tempo ragionevole. La Corte di appello aveva respinto la richiesto di riparazione ritenendo che l’articolo 6 della Convenzione non trovasse applicazione nel caso dei processi basati sulla legge n. 89. La Cassazione ha respinto tale interpretazione: i processi ex legge Pinto non sono sottratti all’articolo 6 e devono essere conclusi in tempi ragionevoli.

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