Il crocifisso resta al suo posto. Lo dice la CEDU

La Corte europea dei diritti dell’uomo dà il via libera all’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche. E lo fa con il suo massimo organo giurisdizionale, la Grande Chambre, chiudendo, in modo definitivo, una partita che si trascinava nelle aule di giustizia da lungo tempo, dando ragione all’Italia.

Con la sentenza depositata il 18 marzo nel caso Lautzi (ricorso n. 30814/06, http://www.echr.coe.int/echr/resources/hudoc/lautsi_and_others_v__italy.pdf) la Grande Chambre, infatti, ha ribaltato il giudizio espresso dalla Camera con la sentenza del 3 novembre 2009 (riportiamo un commento alla precedente sentenza crocifisso 3 novembre 2009) e ha chiarito che l’affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche è del tutto conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nessun contrasto, dunque, con il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli (articolo 2 del Protocollo 1) e con la libertà di pensiero, coscienza e religione (articolo 9 della Convenzione). Per la Grande Camera è vero che la scelta di esporre il crocifisso, che è un simbolo cristiano, “dà alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico”, ma ciò non è contrario alla Convenzione perché rientra nel margine di discrezionalità concesso agli Stati dallo stesso Accordo. D’altra parte, già nella sentenza del 22 settembre 1994 nel caso Otto Preminger contro Austria, la Corte europea aveva accordato una protezione speciale alla religione praticata dalla maggioranza della popolazione che coincide con il retroterra culturale della società.

Inoltre, “il crocifisso affisso su un muro è un simbolo essenzialmente passivo”, che assicura il rispetto del principio di neutralità e non è in grado di procurare un’influenza sugli alunni comparabile ad altre manifestazioni. La presenza del simbolo religioso nelle aule, quindi non conduce ad alcuna forma di indottrinamento, né implica un’attività di proselitismo ed è quindi da differenziare rispetto all’utilizzo del velo islamico durante l’attività di insegnamento che può influenzare gli allievi.

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