I valori dello Stato ospitante devono essere rispettati. Giusto limitare prassi che intaccano la sicurezza pubblica

Il rispetto dei diritti umani e la tutela della civiltà giuridica della società ospitante possono legittimamente bloccare l’utilizzo di prassi che sono previste in una determinata religione ma confliggono con i valori del luogo in cui un cittadino di un altro Stato ha scelto liberamente di inserirsi. E’ la Corte di Cassazione, I sezione penale, a stabilirlo con la sentenza n. 2484/17 depositata il 15 maggio (24084:17). Un cittadino indiano “sikh” era stato condannato dal Tribunale di Mantova alla pena di 2mila euro di ammenda perché portava con sé un coltello. L’uomo si era rifiutato di consegnarlo sostenendo che il suo comportamento era conforme “ai precetti della sua religione, essendo egli un indiano sikh”. Di qui la condanna. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del condannato chiarendo che se la società multietnica deve favorire l’integrazione e il mantenimento della propria cultura di origine, favorendo il pluralismo sociale, ciò non può avvenire travalicando il limite invalicabile “costituito dal rispetto dei diritti umani e della società giuridica della società ospitante”. In particolare – osserva la Suprema Corte – sussiste un obbligo “per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale in cui ha liberamente scelto di inserirsi” tanto più che in una società multietnica non si possono formare “arcipelaghi culturali confliggenti a seconda delle etnie che la compongono…ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare”. Una conclusione in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Sahin contro Turchia e Eweida contro Regno Unito) secondo la quale sono conformi all’articolo 9 della Convenzione europea che assicura il diritto alla libertà di religione talune restrizioni stabilite per legge se costituiscono misure necessarie in una società democratica “per la protezione dell’ordine pubblico e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

2 Risposte
  • NICOLA FERRI
    maggio 20, 2017

    Cara Prof. la sentenza n.24084, invece di richiamarsi genericamente e astrattamente ai “valori del mondo occidentale” (quali?) avrebbe fatto meglio a indicare i valori espressi dalla Costituzione Italiana, dalla Carta di Nizza e daella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Così lo straniero saprebbe concretamente quali principi e quali regole ha l’obbligo rispettare. Cordiali saluti
    nicola ferri

  • Gian Giacomo Migone
    maggio 22, 2017

    Concordo. Per altre, a mio avviso fondate, critiche alla sentenza citata, cfr. L’editoriale di Chiara Saraceno pubblicato da “La Repubblica”.
    g.gmigone@libero.it

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