I crimini di guerra all’esame di Strasburgo

La condanna decisa dalla Corte suprema lettone di Kononov, alla guida, durante la Seconda guerra mondiale, dell’Unità dei “partigiani rossi”, che aveva condotto una spedizione nel villaggio di Mazie Bati, non è una violazione dell’articolo 7 della Convenzione dei diritti dell’uomo. La Corte europea, nella sentenza del 17 maggio 2010 (Kononov contro Lettonia, ricorso n. 36376/04, http://www.echr.coe.int/),  ha respinto la tesi del ricorrente il quale sosteneva che, all’epoca dei fatti, i suoi comportamenti, come l’uccisione di civili, inclusa una donna incinta, non erano ancora qualificati come crimini di guerra in base al diritto internazionale. Diversa la posizione della Corte europea secondo la quale vi era una “una base giuridica sufficiente, avendo riguardo al diritto internazionale nel 1944” per la condanna del ricorrente per crimini di guerra in quanto comandante dell’unità responsabile dell’attacco. La Corte di Strasburgo ha richiamato la prassi della Corte internazionale di giustizia e del Tribunale penale per l’ex Iugoslavia.

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