Guide turistiche Ue con meno vincoli se l’attività è svolta come libera prestazione di servizi

Alle guide turistiche provenienti da un Paese Ue che accompagnano in Italia un gruppo di turisti non possono essere imposte condizioni previste dalla legge regionale per coloro che esercitano l’attività come diritto di stabilimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 13733/12 depositata il 31 luglio 2012 (guide) accogliendo il ricorso di una guida turistica tedesca che aveva accompagnato un gruppo di turisti dalla Germania a Firenze. La legge regionale della Toscana impone la denuncia di inizio attività, adempimento che la guida non aveva rispettato. Di qui una sanzione amministrativa impugnata dalla guida. La Cassazione ha dato ragione al ricorrente interpretando correttamente una pronuncia della Corte di giustizia Ue (C-180/91 del 26 febbraio 1991). Chiari gli eurogiudici: le condizioni necessarie per l’esercizio di un’attività a titolo di diritto di stabilimento non possono essere imposte a coloro che esercitano l’attività come libera prestazione dei servizi. Pertanto, ad avviso della Cassazione alla guida che svolge l’attività in Italia in modo occasionale, nel corso di un singolo viaggio, non può essere richiesta né la dichiarazione di inizio attività né l’elezione del domicilio nel Comune.

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