Gli eurodeputati chiedono agli Stati membri una nozione non restrittiva di famiglia

La risoluzione del Parlamento europeo riguardava la parità tra donne e uomini nell’Ue. Ma gli eurodeputati hanno inserito, nella risoluzione adottata il 13 marzo (P7_TA(2012)0069 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0069+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT) un paragrafo sulle coppie dello stesso sesso. In particolare, nella sezione relativa alla pari indipendenza economica, il Parlamento ha inserito il par. 7 nel quale “si rammarica dell’adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di «famiglia» con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli; ricorda che il diritto dell’UE viene applicato senza discriminazione sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Nell’analisi della famiglia nell’Unione europea, il Parlamento ha anche preso atto “che le famiglie nell’UE sono diverse e comprendono genitori coniugati, non coniugati e in coppia stabile, genitori di sesso diverso e dello stesso sesso, genitori singoli e genitori adottivi che meritano eguale protezione nell’ambito della legislazione nazionale e dell’Unione europea”.

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2 Risposte
  • Roberta Albenzio
    marzo 15, 2012

    Buonasera professoressa,
    in riferimento alla nozione “restrittiva” di famiglia Le segnalo la sentenza della Cassazione n. 4184 emessa in data odierna (15.03.2012) secondo cui “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla ‘vita familiare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”.
    La Suprema Corte ha ricordato che “è stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio”.
    L’intrascrivibilità delle unioni omossessuali non dipende più dalla loro “inesistenza” e neppure dalla loro invalidità, “ma dalla loro inidoneità a produrre quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano».
    Cordiali saluti.
    Roberta Albenzio

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