Gli effetti della sentenza Grande Stevens sul diritto interno: uno studio della Cassazione

L’Ufficio del massimario (settore penale) della Corte di Cassazione, l’8 maggio, ha adottato uno studio sull’applicazione del principio del ne bis in idem alla luce della sentenza Grande Stevens e altri contro Italia (2014_Rel_pen_35). L’analisi è incentrata sugli effetti della sentenza in relazione alla coesistenza in Italia di due sistemi che conducono all’applicazione di sanzioni amministrative, qualificate dalla Corte europea come penali, anche in ragione della loro severità, e di sanzioni penali in senso proprio, così qualificate dallo stesso ordinamento italiano. La Corte europea segue un’interpretazione sostanzialistica della natura penale delle norme di diritto interno senza che abbia rilievo il nomen. Con la conseguenza che, come affermato nel caso Grande Stevens, l’Italia commette una violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 nel momento in cui ammette l’applicazione di sanzioni amministrative e sanzioni penali. Ad avviso della Cassazione, che analizza anche la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue e della stessa Cassazione, il concetto sostanzialistico di natura penale delle disposizioni interne propugnato dalla CEDU “pone problemi di compatibilità con il nostro sistema costituzionale” e, in particolare, con l’articolo 25 che ancora la nozione di illecito penale “ad un criterio di stretta legalità formale”. Il giudice nazionale non può ritenere come penale una sanzione qualificata come amministrativa nel nostro ordinamento così come non può sollevare una questione di legittimità costituzionale attraverso l’articolo 117 Cost. La Cassazione paventa anche un pericolo strutturale di incertezza del diritto. Unica strada un intervento del legislatore che deve “costruire l’illecito amministrativo parallelo alla previsione penale in maniera tale da non superare la soglia di tollerabilità del livello di afflittività della sanzione che comporta per la Corte europea la sostanzionale violazione del principio del ne bis in idem”.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/le-sanzioni-amministrative-gravi-devono-essere-qualificate-come-penali-nulla-la-riserva-italiana-sul-principio-ne-bis-in-idem-del-protocollo-cedu.html.

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