La Corte di cassazione, sezioni unite civili, torna, con la sentenza del 25 giugno (n. 15872/13 insolvenza) sui criteri per determinare la giurisdizione del giudice italiano nel caso di società con sede legale in Italia che trasferisce la propria sede in un altro Stato membro. Per la Cassazione, che conferma il proprio orientamento, se una società trasferisce la propria sede quando è già stata iniziata la procedura d’insolvenza non può certo invocare l’esistenza della giurisdizione del giudice dello Stato in cui ha spostato la sede. Si tratta – precisa la Suprema Corte – di un trasferimento fittizio e strumentale e non può ritenersi che la nuova sede costituisca il centro principale degli interessi del debitore. Di conseguenza, poiché nel caso di specie, la società italiana aveva trasferito la sede nei Paesi Bassi dopo l’avvio della procedura d’insolvenza ciò non vale a sottrarre la giurisdizione al giudice italiano. E’ vero, infatti, che, in via generale, il centro principale degli interessi del debitore coincide con la sede legale dell’ente ma questa presunzione può essere superata laddove il trasferimento è fittizio.
In senso analogo si veda http://www.marinacastellaneta.it/blog/trasferimento-fittizio-di-sede-societaria-e-giurisdizione-in-materia-di-insolvenza-nuova-pronuncia-della-cassazione.html
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