Giurisdizione e atti di agenti diplomatici in una guida di Strasburgo

Entro quali limiti può essere esercitata la giurisdizione di uno Stato nei casi di atti di agenti diplomatici e consolari? In quali casi l’immunità concessa dal diritto internazionale è in contrasto con le norme convenzionali e in quali casi si può affermare che lo Stato convenuto in giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo abbia la giurisdizione ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione? A questi e altri interrogativi la divisione ricerca e biblioteca della Corte europea dei diritti dell’uomo prova a rispondere con il volume “Article 1. A State’s ‘jurisdiction’ for the acts of its diplomatic and consular agents” (Research_report_state_jurisdiction_diplomatic_consular_agents_ENG), che si aggiunge alla Guida generale sull’articolo 1, pubblicata nel 2019. Malgrado siano stati pochi, sinora, i casi relativi alla giurisdizione degli Stati per atti di agenti diplomatici e consolari, nel volume è raccolta la giurisprudenza in materia che permette di arrivare alla conclusione che, per determinare se la giurisdizione dello Stato convenuto sussiste, è necessario accertare se gli agenti diplomatici e consolari abbiano agito per difendere gli interessi dei cittadini del proprio Paese o se abbiano il controllo fisico sulla persona o sui beni del ricorrente. Per quanto riguarda i casi connessi ai fenomeni migratori, la Corte si è occupata dei ricorsi relativi a situazioni in cui è stato rifiutato un visto di ingresso per ragioni di ricongiungimento familiare (articolo 8 della Convenzione, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare), ritenendo che lo Stato sia responsabile mentre, per la violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) e dell’articolo 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti), la Corte ha escluso la giurisdizione dello Stato convenuto in ragione dell’estraneità territoriale del ricorrente in rapporto a questo Stato. Il volume ricostruisce la giurisprudenza considerando gli atti commessi da un cittadino dello Stato accreditante che si trova nello Stato accreditatario, degli atti di un cittadino dello Stato accreditante residente nello stesso Stato, e degli atti commessi dal cittadino di uno Stato terzo. Un’intera sezione (lettera d) è dedicata agli atti degli agenti diplomatici o consolari in materia di immigrazione.

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