L’Italia prova a dare piena attuazione al Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato con legge 9 novembre 2012 n. 195 (protocollo). E lo fa con Decreto dell’11 marzo 2015 n. 36 (detenuti) con il quale è stato adottato il Regolamento recante la struttura e la composizione dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in vigore dal 15 aprile 2015. Il Regolamento dà così attuazione al decreto legge 21 dicembre 2013 n. 146 convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014 n. 10 (articolo 7). Tra gli altri compiti, il Garante dovrà redigere una relazione annuale da trasmettere ai Presidenti della Camera e del Senato nonché ai Ministri della Giustizia e dell’Interno. Va segnalato che mancano norme di coordinamento tra il Garante nazionale e quelli regionali già operativi da tempo, malgrado in Italia mancasse, a differenza degli altri Paesi Ue, quello nazionale. resta fermo, però, che in base all’articolo 7 della legge n. 10/2014 il Garante nazionale deve favorire i rapporti di collaborazione con quelli territoriali.
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