È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023, il decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 con il quale è stata attuata la direttiva 2019/2121 del 27 novembre 2019 che modifica la 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (scissioni – fusioni). Con la nuova direttiva, l’Unione europea si prefiggeva di garantire una maggiore produttività e l’eliminazione di restrizioni alla libertà di stabilimento, facilitando le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle aziende nell’Unione europea e assicurando altresì tutela dei lavoratori, dei creditori e dei soci di minoranza. Con il nuovo testo è stato inserito nel codice civile l’articolo 2510-bis volto a regolare il trasferimento di sede all’estero per lo svolgimento delle riunioni dei soci a condizione che “sia mantenuta la sede sociale nel territorio dello Stato”.
L’articolo 3 del decreto legislativo precisa i casi in cui non è consentita la partecipazione a un’operazione transfrontaliera ossia a) alle società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo; b) alle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile”. Inoltre, è stabilito che “Le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), attuate in conformità al presente decreto soddisfano il requisito di cui all’articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218”.
L’articolo 56 contiene un chiarimento sull’ambito di applicazione precisando che il decreto “si applica alla società italiana che partecipa o risulta dalla trasformazione o scissione transfrontaliera cui partecipa o da cui risulta una società di uno Stato membro che, alla data in cui è eseguita la pubblicità del progetto di scissione o trasformazione, non ha recepito la direttiva (UE) 2019/2121. Nell’ipotesi di cui al primo periodo, il notaio accerta la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995 ai fini del controllo di legalità di cui agli articoli 13 e 47 e le disposizioni che regolano la comunicazione di dati tra il registro delle imprese italiano e il registro delle imprese dello Stato membro si applicano in quanto compatibili”.
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