I giudici francesi hanno la competenza per giudicare sui crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Siria. Con le sentenze n. 22-80.057 (Cour de Cassation 057) e n. 22-82.468 (cour de cassation 468) depositate il 12 maggio, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’applicazione della legge n. 2010-930 di adeguamento del diritto penale allo Statuto della Corte penale internazionale (qui la versione aggiornata https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022681235) e sull’articolo 689 del codice di procedura penale (modificato alla legge 2019-222) in base al quale i giudici francesi possono esercitare la giurisdizione nei confronti di ogni persona residente in Francia che sia autrice di crimini di guerra e contro l’umanità all’estero. La Suprema Corte, ribadito che in base al principio della giurisdizione universale i giudici francesi hanno competenza sui crimini di guerra e contro l’umanità ovunque commessi nei casi in cui nessun tribunale internazionale o nazionale abbia chiesto la consegna o l’estradizione degli imputati, ha chiarito le condizioni per l’esercizio della giurisdizione universale alla luce dell’articolo 689 del codice di procedura penale, modificato a seguito dell’adesione della Francia alla Corte penale internazionale. Le vicende al centro delle due sentenze riguardavano i crimini commessi in Siria tra il 2011 e il 2013. Alcune associazioni avevano presentato una denuncia nei confronti di individui appartenenti a un gruppo islamista siriano e di un cittadino siriano arrivato in Francia. Gli imputati avevano contestato la giurisdizione francese, ma la Corte di appello aveva in ultimo respinto le istanze. Tuttavia, successivamente, la Cassazione aveva annullato la pronuncia e il Primo Presidente, su istanza delle stesse associazioni, aveva ordinato il riesame della sentenza. Di qui la pronuncia dell’Assemblea plenaria della Corte che ha confermato l’impianto dei giudici di appello, riconoscendo la giurisdizione francese. Con riguardo alla sentenza n. 22-82.468, la Cassazione ha chiarito che nel caso di uno straniero accusato di aver commesso crimini di guerra e contro l’umanità, se egli ha la residenza abituale in Francia, che va accertata tenendo conto della durata della presenza sul territorio, dei motivi della permanenza, dell’esistenza di legami familiari e professionali, nonché dell’intenzione dello straniero, il giudice francese ha competenza sui crimini di guerra e sui crimini contro l’umanità commessi all’estero, senza che ci sia bisogno, ai fini della doppia incriminazione, che i crimini siano qualificati in modo identico in Francia e nello Stato in cui i crimini sono stati commessi. Ciò che conta – osserva la Cassazione – è che la legge dello Stato estero punisca i crimini, seppure come reati di diritto comune come l’omicidio, lo stupro o la tortura. Questo è stato confermato con la sentenza 22-80-057 con la quale la Cassazione ha rilevato che l’articolo 689 (che contiene le disposizioni sui crimini) e l’articolo 696 sull’estradizione devono essere interpretati in modo analogo, con la conseguenza che la giurisprudenza relativa all’estradizione in base alla quale è stato stabilito che ai fini della doppia incriminazione non è necessaria la stessa qualificazione giuridica del fatto, si applica alle regole sulla punibilità dei crimini. Poco importa, poi, che né l’autore del crimine né la vittima siano cittadini francese. Nel caso della commissione degli atti di tortura al centro della sentenza 22-82.468, la Cassazione ha stabilito che, in linea con la Convenzione contro la tortura, con la prassi del Comitato e con la giurisprudenza di alcuni Stati, la giurisdizione per questo crimine può essere esercitata a condizione che gli atti siano commessi da una persona che agisca in veste ufficiale, inclusi coloro che operano per conto di un’entità non statale se quest’ultima occupa un territorio e vi esercita un’autorità quasi governativa.
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giuseppe alfano
maggio 19, 2023tutti i paesi UE dovrebbero adeguare le loro leggi al principio della giurisdizione universale con riferimento a ogni competenza della corte penaale inyternazionale.