Famiglia transnazionale: alle Sezioni Unite la decisione sul principio dello sdoppiamento della competenza giurisdizionale

Saranno le Sezioni Unite a chiarire la nozione di residenza abituale inclusa nella Convenzione dell’Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, adottata il 19 ottobre 1996 e ratificata dall’Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101. Con ordinanza interlocutoria n. 161/2022, depositata il 5 gennaio (ordinanza interlocutoria), la Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite per stabilire se, per la Convenzione dell’Aja (art. 5), la “residenza abituale”, come individuata dal giudice adito per primo, impedisca al giudice italiano di esercitare la propria giurisdizione accertando, sulla base di differenti presupposti fattuali, la “residenza abituale” proprio sul territorio italiano. La vicenda ha al centro il ricorso di una cittadina russa che aveva impugnato il decreto della Corte di appello di Bologna con il quale era stato respinto il reclamo della donna relativamente al provvedimento del Tribunale con il quale era stato ritenuto che i minori avessero la residenza in Italia. La donna, convivente di fatto con un cittadino italiano, dal quale aveva avuto due figli, nati e residenti in Italia, durante una vacanza con i figli in Russia, aveva deciso di non rientrare in Italia. Un tribunale russo aveva affidato i minori alla madre che, però, aveva deciso di rientrare in Italia impegnandosi a non sottrarre i minori “dalle loro abitudini di vita come già consolidate in Italia”. Il Tribunale italiano, invece, aveva deciso di affidare, in via esclusiva, i minori al padre. Questo provvedimento era stato confermato in appello e, così, la donna aveva presentato ricorso in Cassazione. Per la Prima Sezione, però, poiché è necessario decidere sul principio dello sdoppiamento della competenza giurisdizionale, è indispensabile l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se la determinazione della residenza abituale fatta dal giudice di uno Stato extra Ue, aderente alla Convenzione, impedisca l’esercizio della giurisdizione da parte del giudice italiano adito successivamente e se, nella determinazione della residenza del minore, rientri anche il fattore tempo che, “nella sua diacronica declinazione”, potrebbe condurre all’esistenza di una competenza giurisdizionale di più Stati contraenti. Da questi chiarimenti – scrive la Prima Sezione – si arriverà anche a stabilire se i fatti che servono per accertare la residenza abituale “possano connotarsi in modo distinto tra giudici di più Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1996”.

 

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