Eurojust: nuovo regolamento per assicurare la preservazione delle prove nel caso di crimini di guerra e contro l’umanità

Eurojust, l’organismo europeo impegnato nella cooperazione penale, che ha sede all’Aja (Paesi Bassi), per rafforzare il proprio ruolo nel combattere l’impunità per i crimini di guerra e contro l’umanità, ha a sua disposizione un nuovo regolamento, il n. 2022/838 del 30 maggio, che modifica il 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l’analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi (regolamento eurojust crimini). La guerra in Ucraina e i crimini commessi sul territorio hanno spinto il Parlamento e il Consiglio a rafforzare il quadro normativo per assicurare una cooperazione effettiva. Due i punti al centro del nuovo intervento: la raccolta delle prove e la protezione dei dati. Così, per garantire che le prove e le migliori prassi relative al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi siano condivise con le autorità nazionali competenti e con le autorità giudiziarie internazionali, Eurojust interviene per una migliore cooperazione con gli organi giurisdizionali e i meccanismi penali istituiti per contrastare le violazioni del diritto internazionale. “A tal fine, – si legge nel regolamento – Eurojust dovrebbe instaurare una stretta cooperazione con la CPI e con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo destinato a contrastare i reati che ledono la pace e la sicurezza internazionali. Di conseguenza, Eurojust dovrebbe agevolare l’esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria della CPI o di organi giurisdizionali o meccanismi penali speciali riguardo alle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi”. Per quanto riguarda il sistema di tutela dei dati, è stata disposta una deroga all’articolo 23, paragrafo 6, con la conseguenza che Eurojust “può istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’articolo 23 ai fini del trattamento di dati personali operativi per l’esecuzione della funzione operativa di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera j) (“sistema automatico di gestione e conservazione dei dati”)”. E’ prevista un’ulteriore deroga all’articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, con l’introduzione di un obbligo per Eurojust di consultare il Garante europeo della protezione dei dati prima dell’utilizzo del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati. Il Garante europeo sarà tenuto a fornire un parere entro due mesi dal ricevimento di una notifica da parte del responsabile della protezione dei dati.

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