Estradizione: precluso il sindacato sulla motivazione.

Nell’accordare il via libera alla richiesta di estradizione, le autorità nazionali non possono effettuare un sindacato sulla motivazione della sentenza di condanna. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 26461 depositata il 18 giugno (26461), con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un cittadino rumeno. Quest’ultimo, condannato per truffa in Romania, contestava la decisione della Corte di appello di Bologna che aveva accordato l’estradizione. A suo dire, i giudici italiani non avevano tenuto conto che il reato era stato commesso in Italia e che vi era una mancanza di motivazione adeguata nella sentenza di condanna. Prima di tutto, la Cassazione, nel respingere il ricorso, ha chiarito che nel caso di specie era applicabile la Convenzione del Consiglio d’Europa sull’estradizione del 13 dicembre 1957, in vigore per l’Italia dal 1963. E’ vero – osserva la Corte – che una parte del reato era stato commesso in Italia ma non può essere esclusa, per la sola presenza di una simile circostanza, una giurisdizione concorrente di un altro Stato, con la conseguente possibilità di concedere l’estradizione. Inoltre, non si era verificata alcuna violazione di principi fondamentali tanto più che la sentenza di condanna era motivata e i giudici nazionali non possono effettuare un sindacato sulla motivazione. Bene hanno fatto, così, i giudici di merito a concedere l’estradizione.

No tags 0 Commenti 0

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *