Estradizione possibile solo se nello Stato estero sono previste misure di protezione per i collaboratori di giustizia

Poco importa se lo Stato estero non ha, nel suo ordinamento, una legislazione simile a quella italiana in materia di protezione per i collaboratori di giustizia. Se, però, mancano misure di protezione in qualche modo equivalenti e in grado di garantire i diritti dell’uomo, l’estradizione non può essere concessa. E’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, n. 6488/15, depositata il 13 febbraio (estradizione) con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un estradando. Il via libera all’estradizione verso la Polonia era stato concesso in relazione a una condanna per furto aggravato e contraffazione della patente, anche se la Corte di appello di Roma aveva sospeso la consegna perché il ricorrente doveva ancora scontare la pena in Italia. Per la Cassazione, che ha annullato il provvedimento della Corte di appello, sussistevano dubbi in ordine all’effettiva condanna del ricorrente, fermo restando che l’eventuale sospensione sino a quando è soddisfatta la giustizia italiana doveva essere decisa dal Ministro della giustizia sentite le autorità competenti. Inoltre, la Cassazione ha ravvisato un difetto motivazionale sull’effettivo rispetto del principio del ne bis in idem garantito dalla Convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957. Poi, in relazione al punto di ricorso riguardante l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente di una normativa analoga a quella italiana sulla protezione dei collaboratori di giustizia, ha precisato che, se la presenza di una legislazione identica non costituisce un motivo ostativo alla consegna, è anche vero che è necessario verificare che siano previste misure adeguate di protezione al fine di impedire una violazione dei diritti fondamentali dell’estradando. Di qui l’annullamento dell’estradizione con rinvio alla Corte di appello di Roma.

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