L’allontanamento dal territorio italiano può avvenire solo dopo aver verificato che una persona nata in Italia non ha un legame già rilevante con il Paese di nascita. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 24407/21 del 22 giugno 2021 che ha accolto il ricorso di un uomo al quale il giudice di pace di Brescia aveva imposto di lasciare il territorio (apolidia). L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione ritenendo che il giudice di pace non avesse considerato la sua condizione di apolide. Il ricorrente, nato in Italia, non aveva ottenuto la cittadinanza italiana, né quella serba malgrado la madre avesse questa nazionalità. Identico ostacolo in Serbia poiché il padre era cittadino del Kosovo e Belgrado non riconosce tale Paese. Respinta anche la sua richiesta di cittadinanza kosovara. Di conseguenza, non avendo la nazionalità di altri Stati, non avrebbe potuto adempiere all’ordine di espulsione in quanto nato e vissuto in Italia. Per la Cassazione il ricorso è fondato perché se è vero che è stato già chiarito che la condizione di apolide non è ostativa all’espulsione in quanto “ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (ratificata con legge 1° febbraio 1962 n. 306) lo status di apolide può essere riconosciuto solo a chi sia privo di cittadinanza nello Stato” o non possa ottenerla in un altro Stato, è anche richiesto che il giudice di merito svolga una verifica adeguata per stabilire se il ricorrente “essendo nato e cresciuto in Italia, Paese con il quale ha di fatto avuto un legame rilevante, dovesse essere considerato apolide”. Il ricorrente, infatti, aveva anche cercato di ottenere la cittadinanza del Paese di provenienza e di cittadinanza della madre serba o del padre kosovaro. Pertanto, In questo caso deve essere accertata l’applicabilità dell’articolo 31 della Convenzione di New York che stabilisce la non espellibilità di un apolide “se non nei casi di documentata sussistenza di motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico”.
Va ricordato che, con legge 29 settembre 2015 n. 162, l’Italia ha aderito e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (non richiamata nella pronuncia) secondo la quale ogni Paese Contraente dovrà concedere la cittadinanza a coloro che nascono sul proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi.
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