Il giudice nazionale deve applicare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo secondo quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo, anche senza attendere una modifica legislativa. Così, la Corte di Cassazione francese, sezione penale, l’8 luglio, con la sentenza n. 1434 ((20-81.739), Note explicative relative à l’arrêt n°1400), osservando che alcune disposizioni del codice di procedura penale ostacolano l’esecuzione effettiva della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2020, nel caso JMB contro Francia, ricorso n. 9671/15, con la quale Parigi è stata condannata per le condizioni disumane in alcuni centri di detenzione, ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità su alcune disposizioni del codice di procedura penale. In particolare, secondo la Cassazione i giudici competenti devono poter disporre provvedimenti, come ordinare la scarcerazione dei detenuti, nei casi in cui la situazione carceraria attenti alla dignità della persona. Gli articoli 137 e 144 del codice di procedura penale non prevedono la possibilità che il giudice dell’esecuzione metta fine a un trattamento inumano e degradante per impedire la continuazione della violazione della Convenzione europea e, quindi, la Cassazione chiede alla Corte costituzionale di accertare la contrarietà alla Costituzione francese delle suddette norme, tenendo conto che il Conseil constitutionnel non si è mai pronunciato sulla loro conformità alla Costituzione. L’udienza è fissata il 31 luglio (1433).
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