Le regole sull’equo indennizzo previste dalla legge Pinto nel caso di processi troppo lunghi non si applicano ai procedimenti in materia tributaria che coinvolgono la potestà impositiva dello Stato. Anche perché l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura la durata ragionevole dei processi, riguarda unicamente la materia civile e penale. Di conseguenza, va respinto il ricorso per ottenere un equo indennizzo in base alla legge Pinto nel caso di un procedimento su un contenzioso tributario. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 4282/15 depositata il 3 marzo (4282).
A rivolgersi alla Corte è stato un contribuente che aveva chiesto il rimborso di ritenute fiscali sull’indennità di buonuscita. A suo dire i procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie erano durati troppo a lungo. Di qui la richiesta di un equo indennizzo sulla base della legge n. 89/01. Un’istanza respinta dalla Cassazione che ha condiviso la posizione della Corte di appello di Perugia e le obiezioni del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nodo della questione è la qualificazione del giudizio al centro della vicenda per chiarire l’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione europea che garantisce la durata ragionevole del processo e che, però, non è applicabile alle controversie riguardanti “l’esistenza e l’esercizio della potestà impositiva dello Stato”. Nel caso all’attenzione della Cassazione il giudizio verteva proprio su una questione tributaria connessa alla potestà impositiva dello Stato. Irrilevante – osserva la Cassazione – la natura pecuniaria delle obbligazioni perché ciò che consentirebbe di applicare l’articolo 6 è il carattere civile delle obbligazioni. Cosa che non è nel caso in esame visto che si tratta di obbligazioni di natura pubblicistica che derivano dall’applicazione di tributi o traggono “in ogni caso origine da doveri pubblici”. A supporto di questa conclusione, la Suprema Corte ha richiamato Strasburgo che, nella sentenza Ferrazzini contro Italia del 12 luglio 2001, ha chiarito che il contenzioso tributario non rientra nel campo civile “malgrado gli effetti patrimoniali che esso necessariamente produce nei confronti dei contribuenti”. E’ vero – riconosce la Cassazione – che ci sono alcune eccezioni ma queste riguardano unicamente le sanzioni tributarie assimilabili, per il grado di afflittività in esse previsto, a quelle penali. Sul piano concreto, quindi, malgrado la diversa qualificazione interna, l’articolo 6 può essere applicato solo se la sanzione tributaria è assimilabile a quella penale. Così la controversia può rientrare tra quelle civili se al centro del procedimento ci sono le “pretese del contribuente che non investono la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali” o le richieste di rimborso di somme. Escluse, invece, le controversie sul rimborso delle imposte che un contribuente ritenga siano state indebitamente trattenute: queste, infatti, sono in ogni caso legate al potere impositivo statale. L’azione del ricorrente – continua la Cassazione – è incentrata sulla fondatezza dell’imposizione con la conseguenza che rientra in un settore regolato dal diritto pubblico. Di qui l’inapplicabilità dell’articolo 6 della Convenzione, come interpretato dalla Corte europea e, quindi, il no all’equo indennizzo secondo la legge n. 89/2001, anche in ragione della simmetria tra il piano interno e quello internazionale.
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