Le comunicazioni tra un avvocato di impresa e i dirigenti del gruppo non sono coperte dal segreto professionale. Che va garantito solo se il legale esercita la propria attività in modo indipendente perché, solo in questo caso, l’avvocato è “un organo dell’amministrazione della giustizia”. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 14 settembre 2010 (causa C-550/07, Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione, avvocati) che ha circoscritto il privilegio legale, escludendolo nelle comunicazioni aziendali almeno con riguardo al diritto della concorrenza. La Corte ha effettuato una netta separazione tra l’attività dell’avvocato che esercita la sua funzione come libero professionista e il legale che svolge la sua attività in forza di un vincolo di dipendenza all’interno di un’azienda. Solo nel primo caso, l’avvocato, proprio in ragione della sua indipendenza, è considerato come un collaboratore nell’amministrazione della giustizia, con un ruolo centrale in una funzione essenziale dello Stato e solo in questo caso, quindi, il privilegio legale deve essere riconosciuto ai professionisti.
La vicenda approdata a Lussemburgo, prende il via da un accertamento compiuto dalla Commissione europea come autorità antitrust nei confronti di due società con sede in Inghilterra, concluso con l’acquisizione di diversi documenti che – secondo le aziende – erano coperti dal segreto professionale. Le società avevano fatto ricorso al Tribunale di primo grado che lo aveva respinto. Di qui l’impugnazione alla Corte che ha invece condiviso la posizione del Tribunale Ue.
Aggiungi un commento