Esclusa la giurisdizione italiana fondata sul “danno conseguenza”

Non sussiste la giurisdizione del giudice italiano fondata sul solo presupposto che in Italia si trovano le cosiddette vittime secondarie ossia soggetti che hanno ricevuto conseguenze pregiudizievoli solo in via mediata. Le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 8571/15 depositata il 28 aprile 2015 (ordinanza bruxelles) ha chiarito, alla luce della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituito, dal 10 gennaio 2015, dal n. 1215/2012, la ripartizione di giurisdizione nei casi di risarcimenti danni per responsabilità extracontrattuale. Il ricorso era stato presentato da una società per la declaratoria del difetto di giurisdizione di un’azione avviata da un’altra società dinanzi al Tribunale di Bolzano. Quest’ultima aveva agito per ottenere il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale per aver subito il regresso da parte di due istituti di credito che avevano prestato una garanzia soggetta alla giurisdizione inglese in relazione all’attività di subappalto riguardante una costruzione a Mosca. La Cassazione, partendo dall’articolo 5 della Convenzione di Bruxelles che in materia di competenze speciali attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, facendo così riferimento al danno evento e al danno conseguenza, ha escluso, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la competenza del giudice italiano il cui titolo di giurisdizione sarebbe stato costituito unicamente in quanto Stato in cui il patrimonio del danneggiato risente di conseguenze pregiudizievoli. La Corte di Cassazione ha precisato che la condotta del creditore che si assume pregiudizievole è maturata all’estero. E’ vero che le banche pignorate hanno poi esercitato l’azione di rivalsa nei confronti della società italiana ma si tratta di un danno conseguenza non idoneo ad attribuire la giurisdizione al giudice italiano.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *