Esclusa la giurisdizione del giudice italiano per le azioni di accertamento di insussistenza della contraffazione se il convenuto non ha il domicilio in Italia

Il giudice italiano non è competente sulle azioni di accertamento di insussistenza della contraffazione se il convenuto non ha il domicilio in Italia. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 27441/17 depositata il 20 novembre (27441:17) con la quale la Suprema Corte ha dato piena attuazione alla sentenza della Corte Ue alla quale erano stati sottoposti alcuni quesiti pregiudiziali in materia di giurisdizione e marchi (causa C-433/16, C-433:16). Ad adire il Tribunale di Napoli era stata una società italiana la quale aveva citato in giudizio la BMW con sede a Monaco per ottenere l’accertamento in ordine al fatto che i cerchi di lega prodotti dall’azienda italiana non erano contraffazione di disegni e modelli comunitari di proprietà della BMW. Quest’ultima aveva eccepito l’assenza di giurisdizione del giudice italiano in forza dell’articolo 82 del regolamento n. 6/2002 in base al quale la competenza per le questioni relative all’accertamento negativo della contraffazione di disegni e modelli comunitari (articolo 81 del regolamento) va attribuita al giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, a quelli dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione. La Cassazione ha accolto il ricorso della BMW e si è allineata alla pronuncia della Corte Ue resa il 13 luglio 2017 con ciò confermando che la giurisdizione del giudice italiano non poteva basarsi sull’articolo 5, par. 3 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal 10 gennaio 2015 dal n. 1215/2012) in quanto non applicabile alle azioni di accertamento di insussistenza della contraffazione.

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