L’attribuzione di competenza al giudice di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale cessa i suoi effetti quando il procedimento si conclude con una decisione definitiva. E’ il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata oggi nella causa C-436/13 (E.) relativa all’interpretazione dell’articolo 12, par. 3 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
Il caso che ha portato alla sentenza di Lussemburgo riguardava una coppia di genitori, il padre spagnolo, la madre britannica che, dopo la nascita del figlio in Spagna, luogo della residenza abituale, si erano separati. La madre si era spostata con il bambino nel Regno Unito. Le parti si erano accordate per l’affidamento alla madre con diritto di visita del padre. L’accordo era stato ratificato dall’autorità giurisdizionale spagnola. Tuttavia, dopo qualche tempo, la donna si era rivolta ai giudici inglesi, dei quali rivendicava la giurisdizione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento in quanto luogo della residenza abituale del minore. Ne era nata una controversia con contrapposizioni anche sull’individuazione del giudice competente che il padre sosteneva essere quello spagnolo in virtù dell’estensione della portata dell’accordo di proroga. Di diverso avviso la Corte di giustizia secondo la quale la competenza dell’autorità giurisdizionale deve essere verificata “in ogni caso particolare quando un’autorità giurisdizionale è adita, il che implica che essa non viene mantenuta al di là del termine di un procedimento pendente”. Le regole di competenza, inoltre, quando è in gioco una questione relativa al minore, devono essere determinate tenendo conto dell’interesse superiore del minore. Ogni competenza prorogata – prosegue la Corte – deve essere mantenuta unicamente se lo è nell’interesse del minore. Chiuso il procedimento per il quale vi è stata l’attribuzione di competenza da parte dei due ex coniugi la giurisdizione del giudice scelto cessa. Di conseguenza, per l’eventuale avvio di altre azioni, la giurisdizione deve essere determinata in base all’articolo 8 che attribuisce la competenza per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente.
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